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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere, a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 30 giugno 1963; ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165,
sulla edilizia popolare ed economica, contributi in annualita' agli
enti, cooperative e societa', previste dalle citate disposizioni, che
costruiscono case popolari entro il limite di impegno di tre miliardi
di lire.