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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La validita' delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio
1959, n. 622, e' estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno
1963.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli
43, 44, 45, 46 e 50 della legge citata ai comma precedente sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli 2, 3, 5, 6 e 7.