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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Esenzione dalle autorizzazioni per il procedimento di accusa
Per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte
Costituzionale non e' necessaria l'autorizzazione, ancorche' essa sia
richiesta per l'esercizio della azione penale.
Non sono del pari necessarie, per l'esecuzione di provvedimenti
coercitivi e cautelari, le autorizzazioni previste dall'articolo 68
della Costituzione.