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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di
categoria A e' elevata dal 23 al 26 per cento:
L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di
categoria B e' elevata:
1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o
nell'esercizio sociale lire 10.000.000, dal 20 per cento al 22 per
cento;
2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o
nell'esercizio sociale lire 50.000.000, dal 20 per cento al 23 per
cento;
3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o
nell'esercizio sociale lire 100.000.000, dal 20 al 24 per cento.