Legge Ordinaria n. 206 del 18/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 9 maggio 1962 n. 118)
Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'aliquota   dell'imposta   di  ricchezza  mobile  sui  redditi  di
categoria A e' elevata dal 23 al 26 per cento:
    L'aliquota  dell'imposta  di  ricchezza  mobile  sui  redditi  di
categoria B e' elevata:
      1)  sulla  parte  di  reddito imponibile che eccede nell'anno o
nell'esercizio  sociale  lire  10.000.000, dal 20 per cento al 22 per
cento;
      2)  sulla  parte  di  reddito imponibile che eccede nell'anno o
nell'esercizio  sociale  lire  50.000.000, dal 20 per cento al 23 per
cento;
      3)  sulla  parte  di  reddito imponibile che eccede nell'anno o
nell'esercizio sociale lire 100.000.000, dal 20 al 24 per cento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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