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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 194 e 195 del testo unico per la finanza locale,
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono
modificati come segue:
Art. 194. - "Le occupazioni sono permanenti o temporanee.
Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno
l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre
sono temporanee.
La tassa e' graduata a seconda dell'importanza della localita' ed
e' applicata unicamente in base alla superficie occupata.
A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche
indicate nell'articolo 192 sono classificate in categorie, in
rapporto alla loro importanza.
L'elenco di classificazione e' deliberato dal Consiglio comunale
sentita la Commissione edilizia, o dal Consiglio provinciale ed e'
pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi
pubblici".
Art. 195. - "Per le occupazioni permanenti la tassa e' annua; e'
commisurata alla effettiva, superficie occupata e si applica in base
alla seguente tariffa:
a) occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni:
Tassa per metro
Classi di Comuni quadrato in lire
(art. 11) massima
--------------------------------------
Classe A ......... 20.000
" B ......... 16.000
" C ......... 12.000
" D ......... 9.000
" E ......... 7.000
" F ......... 5.000
" G .........
" H ......... > 3.000
" I .........
b) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa
non puo' superare le lire 5.000 a metro quadrato;
c) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la
tariffa di cui alle precedenti lettere puo' essere ridotta fino alla
meta'.
La tassa e' ridotta del 50 per cento per i passi cartabili
costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di
accedere con i veicoli agli edifici ed ai fondi: e' in facolta' dei
Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori.
Per le occupazioni permanenti con balconi, verande "simili infissi
di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area
pubblica, la tassa e' ridotta ad un decimo e si applica per le
occupazioni di ogni piano. E' in facolta' dei Comuni e delle Province
di concedere riduzioni anche maggiori o di non applicare la tassa.
Sono, comunque esenti dalla tassa i balconi di superficie non
superiore ai 4 metri quadrati.
I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere
della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande
e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una
somma uguale a venti annualita' del tributo".