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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 139 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645, e' sostituito dal seguente:
"L'imposta complementare progressiva e' applicata sul reddito
imponibile con aliquota progressiva, formulata in modo che al reddito
imponibile di lire 240.000 ed inferiore corrisponda l'aliquota del 2
per cento, al reddito imponibile di lire 5 milioni corrisponda
l'aliquota del 6 per cento, ed al reddito imponibile di lire
500.000.000 o superiore corrisponda l'aliquota del 65 per cento.
Le aliquote sono determinate in base alle formule:
a)
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
per i redditi fino a lire 5.000.000;
b)
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
per i redditi superiori a lire 5.000.000 (ove con x si indica il
reddito imponibile in milioni di lire e con y L'aliquota unitaria) e
presentano la seguente progressione:
Reddito Aliquota
imponibile percentuale
-----------------------------------
240.000 2,00
500.000 2,50
1.000.000 3,17
2.000.000 4,12
3.000.000 4,85
5.000.000 6,00
10.000.000 11,93
20.000.000 16,27
30.000.000 19,26
40.000.000 21,69
50.000.000 23,79
100.000.000 31,85
200.000.000 43,03
300.000.000 51,55
400.000.000 58,71
500.000.000 65,00
L'importo dovuto a titolo d'imposta non puo' superare, in alcun
caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi
degli articoli precedenti e la somma di lire 720.000.
Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro
per le finanze, sara' pubblicata una tabella contenente le aliquote
applicabili sui redditi intermedi determinati secondo le formule
indicate nel presente articolo e recante l'indicazione delle varie
cifre di reddito arrotondato, delle rispettive aliquote e
dell'imposta corrispondente".
La tabella attualmente allegata al testo unico delle leggi sulle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958 n. 645, e' soppressa e sostituita, ad ogni
effetto, da quella di cui al precedente capoverso.