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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16
settembre 1960, n. 1016, e' prorogato dal 31 dicembre 1961 al 30
giugno 1962.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO - PELLA
TRABUCCHI - TAVIANI -
Visto, il Guardasigilli: GONELLA