Legge Ordinaria n. 211 del 27/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 9 maggio 1962 n. 118)
Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  delle  ferrovie dello Stato e' autorizzata a predisporre
un  piano  decennale  di  opere e costruzioni per il rinnovamento, il
riclassamento,   l'ammodernamento   e   il  potenziamento  dei  mezzi
d'esercizio,  delle  linee e degli impianti della rete, per l'importo
presunto di 1.500 miliardi di lire.
  Il  piano sara' realizzato in due fasi, ciascuna della durata di un
quinquennio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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