Legge Ordinaria n. 226 del 21/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 15 maggio 1962 n. 123)
Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C=1 e disposizioni in materia di contributi governativi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  testo  unico  delle  leggi  sulle imposte dirette approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono
apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:
    Il terzo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
    "Per   i   redditi   considerati   dai   commi  primo  e  secondo
dell'articolo   128   debbono   essere   specificati,   per   ciascun
percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo
delle  ritenute effettuate. Per gli amministratori e per i revisori o
sindaci  di  imprese  commerciali debbono essere specificate anche le
somme  a  qualunque  titolo  erogate  in  relazione alla carica e non
assoggettate a ritenuta".
  La  lettera b) del primo comma dell'articolo 28 e' sostituita dalla
seguente:
  "b)  l'elenco  nominativo  degli  amministratori  e  dei revisori o
sindaci,  che  sono  stati  in  carica  nell'esercizio, indicando per
ciascuno la residenza e il domicilio fiscale".
  Dopo  il  quarto  comma  dell'articolo  40, e' aggiunto il seguente
comma:
  "Le   pubbliche   Amministrazioni,  che  corrispondono  ad  imprese
commerciali contributi o premi assoggettabili alla ritenuta d'acconto
prevista  dal  terzo  comma  dello  articolo  128, debbono comunicare
all'Ufficio   delle   imposte   del  domicilio  fiscale  dell'impresa
percipiente lo ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo
delle  ritenute  effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro
il  31  marzo di ciascun anno, con riferimento alle somme corrisposte
nell'anno precedente".
  L'articolo 108 e' sostituito dal seguente:
  Art.  108.  -  "Compensi  degli  amministratori  e  dei  revisori o
sindaci.
  I  compensi  corrisposti  agli  amministratori  ed  ai  revisori  o
sindaci,  escluse  le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio,
sono ammessi in detrazione".
  L'articolo 128 e' sostituito dal seguente:
  Art.  128.  -  "Le imprese commerciali debbono operare una ritenuta
nella  misura  dell'8  per  cento,  a titolo di acconto della imposta
dovuta  dal  percipiente,  sui  due terzi dell'ammontare dei compensi
sotto   qualsiasi   forma   corrisposti  per  prestazioni  artistiche
effettuate  in  Italia  da  soggetti  ivi domiciliati, e dei compensi
sotto qualsiasi forma corrisposti agli amministratori ed ai revisori
  o   sindaci,   escluse   le   partecipazioni   agli   utili   netti
  dell'esercizio.
Chiunque, sotto qualsiasi forma, corrisponde a stranieri o ad
italiani  domiciliati  all'estero diritti d'autore, canoni o proventi
per  la  cessione  o  la  concessione  in  uso  di brevetti, disegni,
processi,  formule,  marchi  di fabbrica e simili ovvero compensi per
l'esercizio  in  Italia di un'arte o professione e' tenuto ad operare
sui  due  terzi  delle  somme  corrisposte  una  ritenuta a titolo di
acconto dell'imposta dovuta dal percipiente:
    a) nella misura del 18 per cento, quando il pagamento e' fatto ad
imprese  commerciali tassabili in categoria B, a titolo di diritti di
autore  ovvero  di canoni o proventi per la cessione o concessione in
uso  di  brevetti,  disegni,  processi, formule, marchi di fabbrica e
simili;
    b) nella misura dell'8 per cento, quando il pagamento e' fatto ad
altri  soggetti  per  i  titoli  indicati nella precedente lettera a)
ovvero a titolo di compenso per l'esercizio di arti o professioni.
  Le   pubbliche   Amministrazioni   che   corrispondono  ad  imprese
commerciali   contributi   o  premi  esclusi  i  contributi  previsti
dall'articolo  83,  lettera  e), debbono operare, sui due terzi delle
somme  corrisposte, una ritenuta del 18 per cento a titolo di acconto
dell'imposta dovuta dalla impresa percipiente.
  Le  ritenute  previste  dai  commi  precedenti  sono  computate  in
pagamento  delle  imposte  dovute  sui  redditi  alla  cui formazione
concorrono le somme sulle quali sono state operate.
  Si applicano le disposizioni degli articoli 272 e 273".
  L'articolo 255 e' sostituito dal seguente:
  Art.  255.  - "Omissione di comunicazioni prescritte alle pubbliche
Amministrazioni.
  In  caso di violazione delle disposizioni dei commi quarto e quinto
dell'articolo  40,  si  applica la pena pecuniaria da lire 250 a lire
1.500".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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