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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3269, e successive modificazioni, sono idonee a vincere la
presunzione di accessione le deliberazioni adottate prima
dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le Province
e i Comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a
coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto,
consentendo nel frattempo alla edificazione, nonche' i contratti di
appalto stipulati dagli Istituti autonomi per le case popolari per
costruzioni su terreni successivamente acquistati.
Non si fa luogo alla restituzione delle imposte che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, fossero state gia' pagate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI -
GONELLA - TAVIANI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA