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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, modificata
dalla legge 8 gennaio 1959, n. 3, maturate fino al 31 dicembre 1953,
in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1961, della
seguente misura percentuale:
10 per cento, se la pensione e' maturata anteriormente al 1
gennaio 1948;
8 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;
6 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951;
10 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio e il 31 dicembre 1952;
5 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio e il 31 dicembre 1953.
La percentuale di aumento e' calcolata sull'importo della pensione
a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1 luglio
1955, n. 638.
La percentuale di aumento, relativa alle pensioni maturate con
decorrenza anteriore al 1 maggio 1946, e' calcolata, invece,
sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo
di previdenza e di quella a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.