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La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 5 della legge 3 aprile 1957, n. 233, e' sostituito dal
seguente:
"Il collocamento nei ruoli aggiunti e' disposto secondo l'ordine
risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di
ruolo cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore
della presente legge. A parita' di tale data si osserva l'ordine
delle preferenze stabilite dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5
luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.
Tale collocamento decorre dal 1 maggio 1948 per coloro i quali
abbiano gia' compiuto a detta data il periodo di servizio prescritto
e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo".