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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e
dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica
sicurezza provenienti dai sottufficiali l'anzianita' di servizio e'
computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, dal
giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno
di eta'.