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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione degli
oggetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei sergenti
maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'Esercito e
dell'Aeronautica nonche' dei secondi capi, sergenti, sottocapi e
comuni della Marina sono effettuati a cura e spese
dell'Amministrazione militare.
A cura e spese dell'Amministrazione militare e' anche effettuata la
somministrazione degli oggetti occorrenti per la pulizia personale ai
graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica
nonche' ai sottocapi e comuni della Marina.