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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Agli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso della
abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata
in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizio
presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento
e' valutato, ai fini giuridici, tutto il servizio da essi prestato
fino alla loro assunzione in ruolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI -BOSCO -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA