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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del
testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno
luogo nel giugno 1962.