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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il
Governo e' autorizzato a provvedere, mediante la formazione di nuove
tabelle, al definitivo assetto delle aliquote che, ai termini della
legge 31 luglio 1954, numero 570, e successive modificazioni, attuano
la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione
e la corrispondente imposizione di conguaglio alla importazione,
apportando le necessarie variazioni ed integrazioni alle tabelle in
vigore dei prodotti ammessi alla restituzione e di quelli soggetti
all'imposta di conguaglio, sulla base del tributo assolto nel ciclo
di fabbricazione dei prodotti esportati.
Il provvedimento di cui al precedente comma sara' emanato mediante
decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il
tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero,
previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3
della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni e
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI -
PELLA - TAVIANI -
COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA