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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il beneficio, di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n.
471, va inteso come aumento di anzianita' e non come retrodatazione
della nomina. Agli effetti della prima promozione di qualifica la
valutazione dell'aumento in parola va effettuata con i criteri
dell'ultimo comma dell'articolo 201 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
A tale effetto il personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e
quello dell'esercizio e' equiparato al personale delle carriere di
concetto.