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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente
interesse nazionale e' regolato, per il periodo dal 1 gennaio 1960 al
30 giugno 1962, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in
attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081,
convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e successive
modificazioni.