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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ultimi due commi dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954,
n. 113, sono sostituiti dai seguenti:
"Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il
quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione
del 6 per cento, e' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di
quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni
pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento
concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente,
maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al
periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia
stato richiamato per almeno un anno il nuovo trattamento di
quiescenza e' liquidato sulla base degli assegni pensionabili
percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali
inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.
Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' ai sensi
dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di
permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del
presente articolo e' ridotto alla meta'".