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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La lettera e) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvati con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' costituita
dalla seguente:
"e) agli enti e societa' di mutuo soccorso che provvedono al
pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire
250.000 o di rendite annue non superiori a lire 180.000".