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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono distinte in
due classi.
Il Ministro per l'industria e per il commercio e' autorizzato a
provvedere, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per
l'agricoltura e per le foreste, per le finanze e per il tesoro, alla
nuova classificazione delle Camere di commercio, industria e
agricoltura in base ai criteri indicati nell'articolo 2.