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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio
dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e' sostituito dai seguenti:
"I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria
di primo grado sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione
tra, i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno cinque
anni di servizio di ruolo ordinario.
"I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione classica,
scientifica, magistrale e tecnica sono nominati dal Ministro per la
pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea,
con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario.
"Ai fini dei commi precedenti si considera solo il servizio
effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi
equipollenza con altri servizi comandati".