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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 7 del decreto presidenziale 15
dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
"L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di
volta in volta dal Ministro e composta:
1) dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli
affari generali, che la presiede;
2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali
giudiziari;
3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali
giudiziari;
4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni
ispettive;
5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici
anni di servizio".