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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'affitto di fondo rustico il canone deve essere determinato e
corrisposto in una quantita' dei principali prodotti del fondo, salvo
che la varieta' di questi sia tale da non consentire una graduazione
di importanza, o in denaro con riferimento al prezzo dei prodotti
stessi.
Il canone potra' essere inoltre determinato e corrisposto, secondo
usi locali vigenti, o in denaro senza riferimento al prezzo dei
prodotti, ovvero in una quota dei frutti del fondo stesso.
La misura del canone annuale, comunque sia la durata del contratto,
deve essere contenuta nei limiti stabiliti dalla Commissione tecnica
provinciale di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n.
1140, con le modificazioni disposte dalla presente legge.