Legge Ordinaria n. 567 del 12/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1962 n. 163)
Norme in materia di affitto di fondi rustici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'affitto  di  fondo rustico il canone deve essere determinato e
corrisposto in una quantita' dei principali prodotti del fondo, salvo
che  la varieta' di questi sia tale da non consentire una graduazione
di  importanza,  o  in  denaro con riferimento al prezzo dei prodotti
stessi.
  Il  canone potra' essere inoltre determinato e corrisposto, secondo
usi  locali  vigenti,  o  in  denaro  senza riferimento al prezzo dei
prodotti, ovvero in una quota dei frutti del fondo stesso.
  La misura del canone annuale, comunque sia la durata del contratto,
deve  essere contenuta nei limiti stabiliti dalla Commissione tecnica
provinciale  di  cui  all'articolo  2  della legge 18 agosto 1948, n.
1140, con le modificazioni disposte dalla presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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