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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1962, i
bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario
1962-63 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e
modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il
progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle
Assemblee legislative il 29 gennaio 1962.