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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La data del 30 giugno 1962, prevista dall'art. 1 della legge 18
dicembre 1961, n. 1309, e' sostituita dalla data del 31 ottobre 1963.