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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Denominazione dell'Albo
L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito
presso il Ministeri dei lavori pubblici, assume la denominazione di
"Albo nazionale dei costruttori", e' disciplinato dalle seguenti
norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942,
n. 511, e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati
nella tabella allegata.