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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I limiti d'impegno di cui all'articolo 6, n. 2, lettere a), b) e d)
della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, che approva lo stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per
l'esercizio 1 luglio 1960-30 giugno 1961, sono elevati
rispettivamente di lire 200 milioni, 12 milioni e 600 milioni.