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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 74.100.000 quale contributo alle
provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino
carbonifero del "Sulcis" e concordate con l'Alta autorita' della
C.E.C.A., in relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della
Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che
istituiva la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmata a
Parigi il 18 aprile 1951 e ratificata dalla Repubblica italiana con
legge 25 giugno 1951, n. 766.
La concessione delle provvidenze di cui al precedente comma e'
limitata al personale licenziato successivamente al 1 dicembre 1957 e
che non abbia fruito degli analoghi benefici stabiliti dalle leggi 12
ottobre 1956, n. 1324, e 20 marzo 1959, n. 135.
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sara'
provveduto al rimborso alla Societa' mineraria carbonifera sarda
delle somme anticipate per la corresponsione delle provvidenze agli
aventi diritto.