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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo
di abilitazione o di laurea, possono essere assegnati dai
provveditori agli studi, per la durata dell'anno scolastico, a
cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di
cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo grado.
Nelle graduatorie provinciali gli insegnanti elementari di ruolo
abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e
gli insegnanti elementari di ruolo laureati seguiranno,
rispettivamente, l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o
laureato.
Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria
ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da
parte degli interessati, nonche' i criteri per la compilazione delle
graduatorie di cui al comma precedente.