Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, e' sostituito dal
seguente:
"Le varieta' di risone e di riso sono classificate nei seguenti
gruppi:
a) comune o originario;
b) semifino;
c) fino;
d) superfino.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per
l'industria e il commercio, verra' determinata la denominazione delle
varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso nonche' la
loro attribuzione a ciascun gruppo.
Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le
caratteristiche di ciascuna varieta' con la indicazione delle
tolleranze consentite e dei relativi limiti.
Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le
indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente
pubblicato entro il 30 novembre".