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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei giuochi di abilita' e nei concorsi pronostici, di cui agli
articoli 1 e 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il
prezzo delle poste di giuoco e il quantitativo minimo di poste per
ogni giuocata sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze,
di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le
foreste e per il turismo e lo spettacolo.