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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in
attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri
per il Mezzogiorno con il concorso della Regione autonoma della
Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di
interventi e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti
gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire
l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale
dell'isola.
Il piano viene formulato per "zone territoriali omogenee",
individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle
possibilita' di sviluppo e alle condizioni sociali.
Finalita' del piano deve essere il raggiungimento di determinati
obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture
economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la
massima occupazione stabile e piu' rapidi ed equilibrati incrementi
del reddito.