Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24
dicembre 1949, n. 993, che delega il Governo a sospendere i dazi
della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta e' prorogata
a tutto il 31 dicembre 1964 per i fini previsti nell'articolo
medesimo.
Il Governo e' inoltre delegato, fino alla stessa data, ad apportare
alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della tariffa
doganale le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si
rendessero necessarie:
a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate
alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a
Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificatan e resa esecutiva con legge
31 ottobre 1952, n. 1976;
b) per rendere definitive norme temporanee per la applicazione
della nuova tariffa;
c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la
loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi
applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine,
nonche' per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con
le esigenze dei traffici commerciali.
Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al
precedente comma non possono determinare l'applicazione di dazi piu'
elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci
comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che
ne saranno oggetto, salvo quanto puo' derivare dall'applicazione
delle norme di cui al successivo articolo 2.