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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per
il tesoro, e' autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio
delle linee marittime di preminente interesse nazionale gestite dalle
seguenti societa' con partecipazione diretta o indiretta
dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.):
"Italia", societa' per azioni di navigazione, con sede in Genova;
"Lloyd Triestino", societa' per azioni di navigazione con sede in
Trieste;
"Adriatica", societa' per azioni di navigazione,con sede in
Venezia;
"Tirrenia", societa' per azioni di navigazione, con sede in
Napoli.