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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 12, e' sostituito dal
seguente:
"I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai
concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate delle
materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto.
I laureati ciechi sono altresi' ammessi a partecipare ai concorsi a
cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei
classici; italiano, latino e storia negli Istituti magistrali;
italiano e latino nei Licei scientifici; italiano e storia negli
Istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola".