Legge Ordinaria n. 605 del 11/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1962 n. 167)
Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonchè presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali  in  servizio  permanente dell'Arma dei carabinieri
provenienti  dai  corsi  dell'Accademia  militare  svolti a decorrere
dall'anno  accademico  1960-61  nonche'  agli  ufficiali  in servizio
permanente  del  Corpo della guardia di finanza provenienti dai corsi
ordinari  dell'Accademia  della  guardia  di  finanza  svolti dopo la
entrata  in  vigore  della presente legge possono essere riconosciuti
validi, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in
scienze  politiche  o in economia e commercio, gli esami superati nel
biennio di Accademia ed in quello ordinario di applicazione presso la
Scuola  ufficiali  carabinieri,  se  ufficiali  di  tale  Arma, o, se
ufficiali  del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del
Corpo  stesso,  nelle  materie  indicate  al successivo articolo 2, a
condizione che:
    a)  i  relativi  insegnamenti  siano  stati  impartiti da docenti
universitari   secondo   programmi   di   corso   analoghi  a  quelli
universitari  approvati,  a seconda della competenza, con decreto del
Ministro per la difesa o del Ministro per le finanze, di concerto con
il Ministro per la pubblica istruzione;
    b)  gli  ufficiali  siano in possesso all'atto dell'ammissione in
Accademia  del  titolo di studio richiesto per il conseguimento della
laurea prescelta.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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