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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
provenienti dai corsi dell'Accademia militare svolti a decorrere
dall'anno accademico 1960-61 nonche' agli ufficiali in servizio
permanente del Corpo della guardia di finanza provenienti dai corsi
ordinari dell'Accademia della guardia di finanza svolti dopo la
entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciuti
validi, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in
scienze politiche o in economia e commercio, gli esami superati nel
biennio di Accademia ed in quello ordinario di applicazione presso la
Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se
ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del
Corpo stesso, nelle materie indicate al successivo articolo 2, a
condizione che:
a) i relativi insegnamenti siano stati impartiti da docenti
universitari secondo programmi di corso analoghi a quelli
universitari approvati, a seconda della competenza, con decreto del
Ministro per la difesa o del Ministro per le finanze, di concerto con
il Ministro per la pubblica istruzione;
b) gli ufficiali siano in possesso all'atto dell'ammissione in
Accademia del titolo di studio richiesto per il conseguimento della
laurea prescelta.