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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e' assegnato
all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un
contributo di lire 1.750.000.000 annui, per il conseguimento degli
scopi indicati dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1957, n. 826.
L'impiego di detta somma ha luogo in base alla ripartizione
proposta dall'Ente nel proprio bilancio, preventivamente approvato
dal Ministero dell'interno, a condizione che ai sordomuti adulti
inabili al lavoro appartenenti al nucleo familiare povero, sia
erogato un sussidio mensile di non meno di lire 5.000.