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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Indipendentemente da quanto disposto con gli articoli 14 e seguenti
del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella
legge 17 aprile 1925, n. 473, sulle merci temporaneamente importate
e' dovuto, al momento della loro nazionalizzazione, un interesse
suppletivo di mora in ragione del 3 per cento per semestre, da
liquidarsi sull'ammontare dei diritti di confine e dell'imposta
generale sull'entrata dovuti nel momento in cui fu effettuata la
importazione temporanea, per il tempo trascorso dal giorno
dell'avvenuta importazione temporanea a quello della
nazionalizzazione.
Per la liquidazione dell'interesse di cui al precedente comma, il
semestre iniziato e' computato per intero.