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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire,
ampliare ed adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di
locande, nonche' autostelli, rifugi alpini, campeggi, villaggi
turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari
puo' essere concesso un contributo del 3 per cento nel pagamento
dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito
all'uopo autorizzati fino alla meta' della spesa riconosciuta per
l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso
l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare.
La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non
puo' essere riconosciuta in misura superiore alla meta'
dell'effettivo costo della costruzione.
A favore di coloro che intendano provvedere all'arredamento ed
ammodernamento degli esercizi di cui al primo comma, puo' essere
concesso un eguale contributo nel pagamento dell'importo dei mutui da
contrarre lino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di
arredamento, e fino alla meta' della spesa medesima, quando trattasi
di opere di ammodernamento.
La durata dei mutui non puo' superare i venticinque anni per le
spese relative alle opere murarie ed impianti fissi ed all'acquisto
del suolo o dell'immobile da adattare ed i dieci anni per le spese
riguardanti l'arredamento e l'ammodernamento.