Legge Ordinaria n. 75 del 10/02/1962 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1962 n. 66)
Aumento della spesa prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  spesa di L. 3.000.000.000 prevista dal terzo comma, lettera b),
dell'articolo   24   della   legge   21  luglio  1960,  n.  739,  per
l'ammortamento  dei  mutui  concessi  dalla Cassa depositi e prestiti
alle  Province,  ai  Comuni  ed ai Consorzi di bonifica a norma degli
articoli   10   e   12   della   stessa  legge,  e'  elevata  a  lire
27.900.000.000,  in  ragione  di  lire  100.000.000  per  l'esercizio
finanziario  1960-61, di lire 930.000.000 per ciascuno degli esercizi
finanziari   dal  1961-62  al  1989-90  e  di  lire  830.000.000  per
l'esercizio finanziario 1990-91.
 

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