Legge Ordinaria n. 8 del 27/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 1962 n. 34)
Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che
alla  data  del  30 aprile 1958 rivestiva le qualifiche di segretario
capo,  segretario tecnico capo, revisore capo, assistente lavori capo
e  disegnatore  capo, con almeno tre anni di anzianita' nel grado VI,
gruppo B, del cessato ordinamento approvato con regio decreto-legge 7
aprile  1925,  n.  405,  e successive modificazioni, oppure che aveva
conseguito   l'idoneita'   in  concorsi  esterni  per  esami  banditi
dall'Amministrazione ferroviaria a posti di gruppo A, e', a tutti gli
effetti,  inquadrato  in soprannumero nella qualifica di ispettore di
prima classe (ex grado V, gruppo A) con decorrenza 1 gennaio 1959.
  Ai   fini   dell'inquadramento   e'   richiesto  che  il  personale
interessato,  alla  suddetta  data  del 1 gennaio 1959, sia munito di
laurea  e  sia  stato  dall'Amministrazione ferroviaria utilizzato in
mansioni proprie del gruppo A per almeno 200 giornate.
  Tale  inquadramento  sara'  effettuato entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge in base ad una graduatoria
formulata  con  i  criteri  delle  promozioni  per merito comparativo
previsti  dal  cessato regolamento del personale delle ferrovie dello
Stato approvato con il predetto regio decreto-legge 7 aprile 1925, n.
405, e successive modificazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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