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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che
alla data del 30 aprile 1958 rivestiva le qualifiche di segretario
capo, segretario tecnico capo, revisore capo, assistente lavori capo
e disegnatore capo, con almeno tre anni di anzianita' nel grado VI,
gruppo B, del cessato ordinamento approvato con regio decreto-legge 7
aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, oppure che aveva
conseguito l'idoneita' in concorsi esterni per esami banditi
dall'Amministrazione ferroviaria a posti di gruppo A, e', a tutti gli
effetti, inquadrato in soprannumero nella qualifica di ispettore di
prima classe (ex grado V, gruppo A) con decorrenza 1 gennaio 1959.
Ai fini dell'inquadramento e' richiesto che il personale
interessato, alla suddetta data del 1 gennaio 1959, sia munito di
laurea e sia stato dall'Amministrazione ferroviaria utilizzato in
mansioni proprie del gruppo A per almeno 200 giornate.
Tale inquadramento sara' effettuato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge in base ad una graduatoria
formulata con i criteri delle promozioni per merito comparativo
previsti dal cessato regolamento del personale delle ferrovie dello
Stato approvato con il predetto regio decreto-legge 7 aprile 1925, n.
405, e successive modificazioni.