Legge Ordinaria n. 882 del 23/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 25 luglio 1962 n. 186)
Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo 8 della legge 14 ottobre 1960, n.
1191, e' sostituito dal seguente:
  "In  deroga  al  comma  precedente,  nei primi 4 anni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  i  marescialli  ordinari
potranno  essere  promossi  al  compimento  della  permanenza  minima
complessiva   di  17  anni  nei  gradi  di  sergente  maggiore  e  di
maresciallo  ordinario,  oppure  al  compimento  di almeno 21 anni di
servizio".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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