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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 ottobre 1960, n.
1191, e' sostituito dal seguente:
"In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari
potranno essere promossi al compimento della permanenza minima
complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di
maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di
servizio".