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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il numero delle promozioni annuali dei capitani del ruolo normale
del Corpo di commissariato della Marina, stabilito dalla tabella n. 2
annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' elevato a 12 per
ciascuno degli anni 1962 e 1963 Per gli stessi anni l'aliquota degli
ufficiali da ammettere a prima valutazione e' fissata in un sesto,
anziche' un dodicesimo, della somma dei capitani non ancora valutati
e di tutti i subalterni in ruolo.
Il numero delle promozioni annuali dei capitani nel ruolo normale
delle capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla
legge 12 novembre 1955.
n. 1137, e' elevato a 15 per ciascuno degli anni 1962 e 1963. Per
gli stessi anni l'aliquota da ammettere a prima valutazione e'
fissata in un ottavo, anziche' un dodicesimo, della, somma dei
capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Per l'anno 1962 in aggiunta al quadro di avanzamento dei capitani
dei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di
porto, gia' formato per lo stesso anno si procede alla formazione di
un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in
piu' di quelle stabilite dalla suddetta tabella.
Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora
valutati da ammettere a valutazione e' determinata con riferimento
alla data del 31 dicembre 1961.