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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale previsto
dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana viene
determinato per il periodo 1 luglio 1960-30 giugno 1961 in lire 15
miliardi. Per il periodo dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1966 esso
viene commisurato all'80 per cento dei gettito delle imposte di
fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio.