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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1955,
n. 1177, e' inserito il seguente:
"Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota
di spesa posta a carico dei Comuni dall'articolo 14 della legge 14
luglio 1907, n. 542, e' assunta a carico dello Stato e grava sulla
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17" .