Legge Ordinaria n. 904 del 19/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 26 luglio 1962 n. 187)
Modifiche alle norme di riscossione dei canoni di utenze di acqua da parte dell'Ente acquedotti siciliani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I canoni per utenze d'acqua dovuti all'Ente acquedotti siciliani da
privati  o  da  enti  pubblici  saranno riscossi dagli esattori delle
imposte dirette, del Comune secondo le norme in vigore per le imposte
dirette, di cui al testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive
modificazioni,  in base a ruoli nominativi da compilarsi dagli Uffici
dell'ente.
  Gli  esattori  rispondono,  a  proprio  rischio e pericolo, del non
riscosso come riscosso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a,  chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 giugno 1962

                                SEGNI

                                                    FANFANI - SULLO -
TAVIANI - TRABUCCHI
- TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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