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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I canoni per utenze d'acqua dovuti all'Ente acquedotti siciliani da
privati o da enti pubblici saranno riscossi dagli esattori delle
imposte dirette, del Comune secondo le norme in vigore per le imposte
dirette, di cui al testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive
modificazioni, in base a ruoli nominativi da compilarsi dagli Uffici
dell'ente.
Gli esattori rispondono, a proprio rischio e pericolo, del non
riscosso come riscosso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - SULLO -
TAVIANI - TRABUCCHI
- TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO