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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 298, che autorizza la
spesa di lire 45 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche nel
territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia e' cosi'
modificato:
"In aggiunta alle opere che le Amministrazioni statali interessate
finanzieranno a carico degli stanziamenti dei loro stati di
previsione, e' autorizzata la spesa di 45 miliardi per provvedere, a
cura delle Amministrazioni stesse, all'esecuzione delle opere e alla
concessione dei contributi appresso indicati:
a) costruzione di un nuovo molo nel porto di Trieste: lire 10
miliardi e 500 milioni;
b) potenziamento della linea ferroviaria Trieste-Udine-Tarvisio
ed ampliamento della stazione ferroviaria Trieste Campo Marzio: lire
10 miliardi;
c) costruzione di una nuova linea di circonvallazione collegante
la stazione ferroviaria di Trieste Campo Marzio con la linea di
Monfalcone e relativi raccordi con Trieste Centrale e Trieste
Aquilinia, nonche' costruzione di un nuovo tratto tra San Giovanni al
Natisone e Redipuglia della linea Trieste-Udine-Tarvisio: lire 10
miliardi;
d) sistemazione della Strada statale n. 13 (Pontebbana): lire 6
miliardi;
e) contributo, ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, nella
spesa di costruzione dell'autostrada Trieste-Monfalcone-Mestre, con
diramazione Palmanova-Udine: lire 8 miliardi e 500 milioni.
Agli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948,
n. 547, ratificato con legge 2 gennaio 1952, n. 41, il tratto della
Strada statale n. 202 "Triestina", che sara' determinato con decreto
del Ministro per i lavori pubblici, sara' considerato, anche ai fini
dell'esercizio, parte integrante dell'autostrada di cui alla lettera
e)" .