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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli infermi affetti da lebbra, ricoverati nei luoghi di cura, e a
quelli dimessi e tenuti in osservazione e ai loro familiari a carico
e' concesso un sussidio a titolo di soccorso giornaliero.
Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono
le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 8 del testo unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne i figli a
carico, in favore dei quali il detto sussidio e' corrisposto fino al
compimento del 21° anno di eta' per i maschi e fino al compimento del
25° anno di eta' per le femmine.
Il sussidio in favore dei familiari a carico viene corrisposto fino
a 18 mesi dopo la morte del lebbroso.
Il sussidio in favore dei figli a carico e' corrisposto
indipendentemente dai limiti di eta' nei casi di invalidita'
permanente accertata nei modi di legge.